Legislazione grafologica peritale

Legislazione grafologica peritale

generale e a quella peritale in particolare. Tutti gli articoli sono tratti dal Codice di procedura civile.

CAPO III – DEL CONSULENTE TECNICO, DEL CUSTODE E DEGLI ALTRI AUSILIARI DEL GIUDICE

Art. 61 Consulente tecnico 

Quando e’ necessario, il giudice puo’ farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o piu’ consulenti di particolare competenza tecnica.

La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.